Reclami, Ricorsi e Conciliazioni
Modalità di inoltro dei reclami
BCC Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop. pone la massima attenzione alla soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze.
Nel caso in cui un cliente non rimanga soddisfatto della soluzione/risposta ad un problema da parte del personale della Banca è possibile presentare un formale reclamo all’apposito Ufficio Reclami.
La presentazione del reclamo deve avvenire in forma scritta per posta ordinaria/fax o in via informatica (e-mail) utilizzando l’apposito modulo.
Scarica il modulo per l’inoltro del reclamo
Il modulo potrà essere inoltrato:
- tramite posta ordinaria scrivendo a Ufficio Reclami BCC Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop., Piazza A. De Curtis n.1/2, 84091 Battipaglia (Sa);
- tramite posta elettronica all’indirizzo reclami@campaniacentro.bcc.it ;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bcc@pec.bancacampaniacentro.it;
- consegnando il modulo previsto direttamente allo sportello della Banca presso il quale è intrattenuto il rapporto. La filiale provvederà in tal caso ad inoltrare il reclamo all’ufficio competente e l’addetto che riceve il reclamo rilascerà al cliente un attestato di ricezione.
L’Ufficio Reclami della Banca provvede a dare immediato riscontro di avvenuta ricezione e, successivamente, ad evadere tempestivamente le richieste pervenute fornendo una risposta al cliente entro il termine di:
- 60 giorni in caso di reclami relativi a prodotti/servizi bancari,
- 60 giorni in caso di reclami relativi ai servizi di investimento,
- 15 giorni lavorativi in caso di reclami relativi ai servizi di pagamento (35 giorni lavorativi in caso di situazioni eccezionali),
- 45 giorni in caso di reclami relativi alla violazione da parte della Banca degli obblighi nei confronti di contraenti polizze assicurative, cui essa è tenuta in quanto intermediario di prodotti assicurativi.
Gli obblighi cui la Banca è tenuta come intermediario assicurativo sono riepilogati nell'Allegato 3 - "Informativa sul distributore" al Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile in filiale.
L’Ufficio Reclami della Banca può fornire la risposta per posta ordinaria, posta elettronica e/o posta elettronica certificata, indipendentemente dalla modalità con la quale il cliente ha presentato il reclamo.
Il cliente che non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta al suo reclamo, ha diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.
Controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
In questi casi il cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo indipendente costituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) al quale possono essere sottoposte controversie inerenti somme di denaro per importi non superiori a 200.000 euro o inerenti l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà in questo caso senza limiti di importo. Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario.
Per maggiori informazioni e dettagli sull’Arbitro Bancario Finanziario, si rimanda al sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
- al Conciliatore Bancario e Finanziario, associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. In questo caso, anche in assenza di preventivo reclamo, ovvero laddove il cliente abbia presentato reclamo e non sia rimasto soddisfatto, il cliente può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo con la Banca. La Banca stessa può, di sua iniziativa, promuovere una conciliazione con il cliente, ricorrendo al Conciliatore Bancario e Finanziario. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it
Scarica i documenti sul Conciliatore Bancario e Finanziario
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile su www.giustizia.it
Controversie inerenti servizi e attività di investimento
In questi casi il cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013). Ci si può rivolgere all’ACF per controversie aventi ad oggetto servizi di investimento (compravendita di azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni, polizze finanziarie, gestioni patrimoniali, etc), polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005. Il ricorso potrà essere presentato all'ACF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo e purché l’importo del risarcimento del danno non superi i 500.000,00 euro.
Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.acf.consob.it
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul www.giustizia.it
Controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
In questi casi il cliente può rivolgersi
- alle compagnie assicurative per reclami legati al prodotto assicurativo (ad esempio liquidazione polizza assicurativa, mancata rendicontazione, calcolo dei rendimenti). Il reclamo può essere inviato tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica all’Impresa di assicurazione, agli indirizzi indicati nella documentazione contrattuale della polizza sottoscritta (indirizzo geografico e indirizzo posta elettronica delle imprese di assicurazioni). Di seguito un riepilogo dei riferimenti:
ASSIMOCO
ASSIMOCO S.p.A.– Centro Direzionale MILANO OLTRE, Palazzo Giotto, Via Cassanese n.224, 20090 SEGRATE (MI)
Ufficio Reclami Premi e Gestione (se il reclamo riguarda la gestione del rapporto contrattuale), fax:0226962466, indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamipremi@assimoco.it;
Ufficio Reclami Sinistri (se il reclamo riguarda la gestione dei sinistri), fax: 0226962405, indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.
ASSIMOCO VITA
ASSIMOCO VITA S.p.A. – Ufficio Reclami Vita - Centro Direzionale MILANO OLTRE, Palazzo Giotto, Via Cassanese n.224, 20090 SEGRATE (MI), fax 0226962556, indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamivita@assimocovita.it.
BCC VITA
Per reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri:
BCC Vita SpA – Servizio reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa, - Servizio reclami di gruppo – Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) – fax 045 8372343 – email reclami@bccvita.bcc.it (indicando nr di polizza, e nominativo del contraente, numero e data del sinistro, a cui far riferimento, indicazione soggetto/soggetti di cui si lamenta il comportamento).
BCC ASSICURAZIONI
Per reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri: BCC Assicurazioni SpA – Servizio reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società cooperativa, - Servizio reclami di gruppo – Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) – fax (+39) 0221072280 – email reclami@bccassicurazioni.bcc.it (indicando nr. di polizza, e nominativo del contraente, numero e data del sinistro, a cui far riferimento, indicazione soggetto/soggetti di cui si lamenta il comportamento).
- all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili su www.ivass.it . Restano esclusi dalla competenza dell’Ivass, le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V);
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti agli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative. Si rinvia a quanto sopra riportato su ABF;
- all’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF), per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto le polizze relative ai rami III e V del D.Lgs. n. 209/2005. Si rinvia a quanto sopra riportato su ACF;
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.