Mifid
- Normativa europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive, 2014/65/UE)
Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore nell'Unione Europea la nuova direttiva MiFID II con i principali obiettivi di aumentare la trasparenza sui costi dei prodotti finanziari, coinvolgere in misura ancora maggiore le Autorità nazionali in relazione ai controlli sui prodotti distribuiti, rendere agli investitori ancora più comprensibili i rischi collegati ai prodotti finanziari.
Consulta il materiale informativo
- Report Qualità dell'Esecuzione Offerta
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.5 “Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” della Execution Policy, tempo per tempo vigente.
I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca.
I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle:
Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione;
Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario;
Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera a);
Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b);
Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5;
Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6;
Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1;
Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3;
Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato dalla Banca non rientra in quelli indicati dalla normativa.
Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8.
- Prime 5 sedi di esecuzione/Broker
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari ( Art. 47, Comma 7, del Regolamento adottato dalla Consob, con Delibera n. 20307/2018), in materia di Best Execution, viene pubblicato ogni anno, con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre, il documento che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari:
- le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
- le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.
Per ogni sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.